Un importante principio giuridico di diversità tra giornali stampati e giornali on line è stato introdotto dalla Corte di cassazione.
Un Direttore meno responsabile
Il Direttore Responsabile di un periodico online non è responsabile di omesso controllo sui contenuti pubblicati (art. 57 Codice Penale), specie quando tali contenuti sono costituiti da commenti postati direttamente dai lettori, senza preventivo filtro redazionale. Così ha sentenziato la Corte di Cassazione, con sentenza del 28/10/2011, n. 2561/2011.
Secondo i giudici, le pubblicazioni online vanno assimilate NON alla stampa periodica, ma alle trasmissioni televisive, aperte al pubblico, accogliendo la tesi della diversità tecnologica, operativa e produttiva tra testate stampate e testate on line, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione delle opinioni dei lettori. Per questo motivo va esclusa la responsabilità dei direttori.
Questo non significa che on line sia lecito offendere o peggio. Per questo ci sono già apposite Leggi.
Significa, semplicemente, che al Direttore Responsabile di una testata on line non è fatto carico di quello che scrivono i lettori, in particolare quando la pubblicazione è automatica. Ovvero, quando i testi non sono preventivamente visionati dai redattori. Scelta, questa che può essere necessaria quando i testi (o i video) da vagliare sono numericamente sproporzionati alle risorse redazionali.
Link alla sentenza (Pdf).
Pierluigi Magnino & staff
C’è una buona notizia per chi dirige testate
su Internet o blog: una sentenza della corte di
Cassazione ha stabilito che la responsabilità di
quanto espresso nei commenti è solo di chi scrive,
e non di chi ha la gerenza dei contenuti del
sito. Nella sentenza 44126 si fa riferimento al caso
di Daniela Hamaui, direttrice dell’edizione online
dell’Espresso all’epoca dei fatti, messa in accusa
per alcuni commenti diffamatori pubblicati da
utenti sul suo magazine – versione web – non rimossi.
Secondo i togati, ai direttori delle testate online
non si può addebitare tale responsabilità: non è
“ommesso controllo” come avviene per le testate
cartacee, perché vigilare pedissequamente i contributi
esterni “costringerebbe il direttore a una
attività impossibile”. Insomma, carta e online non
sono la stessa cosa: la natura fluida del flusso
informativo dei media digitali dà oneri diversi.
(Valerio Venturi su FQ del 6/12/11)
I Giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito in una sentenza della scorsa settimana che quando i fatti oggetto di un articolo pubblicato online appaiono veri, i Giudici devono astenersi dal disporre il sequestro preventivo, a mezzo “oscuramento” della pagina web, del contenuto, giacché l’eventuale portata diffamatoria dell’articolo si scontra con la veridicità – almeno apparente – del fatto e, dunque, con il legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione. Il principio vale per qualsiasi genere di contenuto avente natura informativa anche pubblicato al di fuori di una testata telematica ovvero di un giornale online.